Molti sostengono che le conferenze episcopali regionali e/o il singolo vescovo diocesano possano proibire la Comunione in bocca. Ma è veramente così? Innanzitutto possiamo notare che questi “provvedimenti” sono per lo più semplici comunicati o lettere, presentando quindi delle lacune dal punto di vista formale e giuridico e pertanto non possono in alcun modo abrogare o sospendere la norma generale della Comunione in bocca. Perché è proprio questo il punto fondamentale: la Comunione sulla lingua è la norma generale che regola la distribuzione dell’Eucaristia, confermata in modo solenne dalla Santa Sede con l’Istruzione Memoriale Domini del 29 maggio 1969. Quindi è il legislatore supremo, la Sede Apostolica, ad aver confermato la norma generale della Comunione in bocca. La stessa Istruzione prevede anche la possibilità di chiedere l’indulto della Comunione sulla mano, che dal punto di vista giuridico è una eccezione alla legge e che pertanto non può per sua natura diventare la norma generale. Per questo motivo un vescovo nella propria diocesi può fare tranquillamente un decreto con il quale vieta la Comunione sulla mano (come ha fatto il vescovo di Oruro in Colombia nel 2016), ma non può fare il contrario, ossia vietare la Comunione in bocca.
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